Sono considerate attività di protezione civile quelle volte a preservare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, così come disposto dalla Legge n. 225 del 1992.
Sono considerate di protezione civile le attività di:
- previsione, diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi ed all’individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi (da attuarsi nell’ambito dei programmi e piani regionali e nazionali);
- prevenzione, attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti ad eventi naturali o connessi con l'azione dell'uomo, o comunque classificati sulla base delle conoscenze acquisite nell'attività di previsione (da attuarsi nell’ambito dei programmi e piani regionali e nazionali);
- soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare in modo coordinato, alla popolazione colpita dagli eventi, ogni forma di prima assistenza (da attuarsi sempre nell’ambito dei piani d’emergenza comunali, provinciali, regionali, nazionali a seconda del tipo di evento ed intervento necessario);
- superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (da attuarsi sempre nell’ambito dei piani di emergenza comunali, provinciali, regionali, nazionali a seconda del tipo di evento ed intervento necessario);
- informazione alla popolazione, volta alla salvaguardia della popolazione in caso di pericolo per calamità naturali (dall’art. 12 della legge 265/99), fornisce conoscenze sui rischi, sulle modalità attraverso cui la popolazione è allertata e sulle corrette norme di comportamento per l’autodifesa in caso di emergenza.
Il quadro normativo cui far riferimento per l’attuazione degli “interventi in coordinamento” risulta essere definito e complesso: a diversi livelli di competenza e responsabilità intervengono e interagiscono, in tutte le funzioni di protezione civile, lo Stato e gli Enti locali e territoriali.